Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico
C.M. n. 100 - Prot. n. AOODGPER. 11273 |
Roma, 29 dicembre 2010 |
Oggetto: D.M. n 99 del 28 dicembre 2010 - Cessazioni dal servizio -
Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative
Si ricorda
preliminarmente che, per il
Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che
inderogabilmente devono essere posseduti a tale data, senza alcuna forma di
arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.
L'ulteriore anno necessario per raggiungere la "quota 96" può essere
anche ottenuto con frazioni diverse di età e contribuzione (es. 60 anni e 4
mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per
l'attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni
per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2011.
A) Cessazioni dal servizio personale
docente, educativo ed A.T.A.
Il predetto D.M. n. 99 fissa, all'art. 1, il termine finale dell'11 febbraio 2011 per la
presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle
domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di
dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo
termine dell'11 febbraio 2011
vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data
finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte
le predette domande valgono, per gli effetti, dall'1/9/2011.
Sempre entro la medesima data dell'11 febbraio 2011 gli interessati hanno la
facoltà di revocare le suddette istanze, cancellando, tramite POLIS, la domanda
di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine dell'11 febbraio 2011 deve essere osservato anche da coloro che
chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con
contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le
condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la
Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza. Nella
medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la
cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso
fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time
(superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel
profilo o classe di concorso di appartenenza).
Presentazione delle istanze
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere
presentate con le seguenti modalità:
Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere
presentate in forma cartacea.
Dopo l'11 febbraio 2011, le domande presentate tramite il sistema POLIS,
laddove non revocate entro la medesima data, sono definitivamente disponibili
per i competenti Uffici territoriali degli USR.
Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche
da parte di coloro per i quali opera il recesso dell'Amministrazione dal
contratto, ai sensi dell'art. 72, commi 7 e 11, della legge 133/2008.
Gestione delle istanze
Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le
autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla
scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della
domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 55 bis, decreto legislativo n. 165 del 2001,
introdotto ex novo dall'art. 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l'apposita funzione per
acquisirne gli effetti in organico di diritto; la convalida deve essere
effettuata immediatamente dopo l'11 febbraio e, comunque, non oltre la fine
dello stesso mese. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici
scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici
Scolastici Regionali.
L'art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata
maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario
perché privo dei requisiti prescritti; l'accertamento dell'esistenza o meno di
tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici
regionali. A tal fine i responsabili dei suddetti Uffici dovranno comunicare
agli interessati (nel caso non abbiano espressamente indicato nella domanda la
volontà di cessare comunque) il mancato conseguimento del diritto alla
pensione, nella maniera più celere e comunque non oltre il 31 marzo 2011.
Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati devono
comunicare alla scuola di titolarità o all'Ufficio scolastico territoriale, la
volontà di permanere in servizio.
La segreteria scolastica o l'ufficio scolastico dovranno, dal canto loro,
annullare la cessazione già inserita al SIDI.
Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il
SIDI per predisporre i prospetti dati
di pensione destinati alle competenti sedi INPDAP per la liquidazione del
trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei
prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute
nelle domande e sarà alimentata anche dai dati (modalità di accredito e
detrazioni fiscali) forniti dal sistema SPT del Ministero dell'Economia e delle
Finanze. I prospetti saranno trasmessi per via telematica dal SIDI all'INPDAP.
Applicazione dell'art. 72 comma 7 della
legge 133/2008
L'art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 ha equiparato i
trattenimenti in servizio da
Deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe
di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma
anche nell'ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale
precario.
Per quanto riguarda l'apprezzamento delle situazioni di esubero provinciale,
deve farsi riferimento non solo agli organici di diritto dell'a.s. 2010-2011, ma anche alla prevedibile evoluzione dei
medesimi per l'a.s. 2011.2012.
Accanto alla valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal
richiedente in specifici ambiti, è opportuno privilegiare coloro che hanno
minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano
almeno 35.
Le istanze di trattenimento accolte devono essere comunicate a questa Direzione
Generale, da ciascun Ufficio scolastico regionale, divise per classe di concorso,
posto o profilo, non oltre l' 8 aprile 2011, secondo
un prospetto che verrà reso successivamente disponibile
La normativa sopra richiamata modifica l'art. 16,
comma 1, del D.Lgs 503/92 recepito dall'art. 509
comma 5 del D.Lgs 297/94. Nulla è innovato rispetto
ai commi 2 e 3 del medesimo articolo che disciplinano i trattenimenti in
servizio per raggiungere il massimo o il minimo ai fini del trattamento di
pensione.
Applicazione art. 72 comma 11 della
legge 133/2008.
Rimangono validi i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 94 sopra richiamata.
Si precisa che la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni
di anzianità contributiva, può operare solo se tale anzianità sia stata
pienamente raggiunta alla data del 31 agosto 2011.
I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al
raggiungimento dei 40 anni nella sola ipotesi che siano già stati accettati i
relativi provvedimenti.
Per il personale in part-time
il compimento dei limite massimo di 40 anni va
considerato tenendo presente anche il raggiungimento della misura massima di
pensione corrispondente.
B) Cessazione Dirigenti Scolastici
dall'1.9.2011
La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal C.C.N.L.
15 luglio 2010 dell'area V della dirigenza e, in particolare, dall'art. 12, che
fissa al 28 febbraio la
data di presentazione delle istanze di dimissioni.
La previsione contrattuale di specifici termini di preavviso, in caso di
recesso, fa sì che ad essi non sia più applicabile l'art. 59 comma 9 della
legge 449/97, nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre
dell'anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento
dal 1° settembre.
Per i Dirigenti scolastici le istanze continuano ad essere presentate in forma
cartacea.
Si ribadiscono alcune indicazioni in ordine alle altre specifiche cause di
cessazione:
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della
presente Circolare, che è diramata d'intesa con l'I.N.P.D.A.P
- Direzione Centrale Previdenza.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta